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Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Statuto Speciale per la Valle d’Aosta
(Aggiornato con le modificazioni introdotte dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)
TITOLO I
Costituzione della Regione
Articolo 1
La Valle d’Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro
l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della
Costituzione e secondo il presente Statuto.
Il territorio della Valle d’Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso
appartenenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
La Regione ha per capoluogo Aosta.
TITOLO II
Funzioni della Regione
Articolo 2
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (1)
e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà
legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico
del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (2);
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
i) acque minerali e termali;
l) caccia e pesca;
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
o) usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle
minime proprietà culturali;
p) artigianato;
q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
r) istruzione tecnico-professionale;
s) biblioteche e musei di enti locali;
t) fiere e mercati;
u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
v) toponomastica;
z) servizi antincendi.
Articolo 3
La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione
delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle
condizioni regionali, nelle seguenti materie:
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunali;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazioni sociali;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
1) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
m) antichità e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi.
Articolo 4
La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà
legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali
dalle leggi della Repubblica.
La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato
con legge.
TITOLO III
Finanze, demanio e patrimonio
Articolo 5
I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che
interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della
Regione.
Sono altresì trasferite al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e
potabile.
Articolo 6
I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio
della Regione.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
- le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;
- le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;
- gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un
pubblico servizio della Regione.
Articolo 7
Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'articolo 5, sono
date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potrà essere
rinnovata.
Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già
formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.
Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella
concessione.
La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda far
oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.
Articolo 8
Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla
data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.
Il Presidente della Regione 3 ha facoltà di provocare dagli organi competenti la
dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque
concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purché la loro utilizzazione
avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato
misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le
concessioni fatte dallo Stato.
Articolo 9
Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare
canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta
regionale.
Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di
canone da parte della Regione.
Articolo 10
I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque
e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono
riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.
Articolo 11
Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per
novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.
Non è ammessa la cessione della concessione predetta.
Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già
formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei
termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la
decadenza della concessione.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le
concessioni fatte dallo Stato.
Articolo 12
Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della
Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.
La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi
dell'ordinamento tributario vigente.
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo
Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.
Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a
norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.
Articolo 13
Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella
Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle,
possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.
La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono
omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi
furono indebitamente iscritti o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.
Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.
La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei
tributi nei confronti degli iscritti nella lista.
Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i
provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
TITOLO IV
Zona franca
Articolo 14
Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite
con legge dello Stato.
TITOLO V
Organi della Regione
Articolo 15
Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente
della Regione (3).
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e
con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e,
specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione
e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra
gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle
leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di
conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni
di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della
Valle.
La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo
comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il
Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una
maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui
disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio
della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la
richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio
della Valle (4).
Articolo 16 (5)
Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio
universale, uguale, diretto e segreto.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della
residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.
Articolo 17
L’ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere
o di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo (6).
Articolo 18 (7)
Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle
elezioni.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione (3) e potranno aver
luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica
successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo
giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su
convocazione del Presidente della Regione (3) in carica.
Articolo 19
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l’Ufficio di presidenza e
le Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Articolo 20
Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di
aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della
Regione (3) o di almeno un terzo dei consiglieri.
Articolo 21
Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la
maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo
che sia prescritta una maggioranza speciale.
Articolo 22
Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche.
Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Articolo 23
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano
giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d’Aosta.
Articolo 24
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 25
I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge della Regione.
Articolo 26
Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le
altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.
Articolo 27 (8)
L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della
Valle.
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono
disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15.
Articolo 28 (9)
Articolo 29
Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati
dalla Giunta.
L’esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
Articolo 30 (10)
Articolo 31
Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del
Ministero dell’interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo
45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei
suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell’interno lo consente, la promulgazione e
l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il rappresentante del Ministero dell’interno, quando ritenga che una legge approvata dal
Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali
o con quelli di altre regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per
l’apposizione del visto.
Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la
competenza.
Articolo 32
Il Presidente della Regione (3), la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi
esecutivi della Regione.
Articolo 33 (11)
Articolo 34
Il Presidente della Regione (3) è il capo dell’Amministrazione regionale e rappresenta la
Regione.
Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.
Articolo 35
L’ufficio di Presidente della Regione (3) o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro
ufficio pubblico.
Articolo 36
La Giunta regionale, in caso di necessità e urgenza, può prendere deliberazioni di
competenza del Consiglio.
I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua
prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della
deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.
Articolo 37
Il Consiglio della Valle ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.
TITOLO VI
Lingua e ordinamento scolastico
Articolo 38
Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.
Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.
Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari
originari della Regione o che conoscano la lingua francese.
Articolo 39
Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della
lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.
L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.
Articolo 40
L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore
nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.
Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese,
sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di
rappresentanti degli insegnanti.
Articolo 40-bis (12)
Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge
regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e
culturali.
Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca
nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali.
TITOLO VII
Ordinamento degli uffici di conciliazione
Articolo 41
L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con
decreto del Presidente della Regione (3), previa deliberazione della Giunta (13).
Il Presidente della Regione (3), in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e
osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla
nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e
viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso
gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e
provvede alla revoca e alla sospensione temporanea della autorizzazione, nei casi da esso
previsti.
TITOLO VIII
Enti locali
Articolo 42
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori
nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Articolo 43
Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e
delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge
regionale in armonia con principi delle leggi dello Stato.
La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla
Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle
leggi dello Stato.
TITOLO IX
Rapporti fra lo Stato e la Regione
Articolo 44
Il Presidente della Regione (3) per delegazione del Governo della Repubblica provvede al
mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è
responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali,
quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine
pubblico.
Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.
Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che
riguardano particolarmente la Regione.
Articolo 45
Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di
un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero
delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra
persone estranee al Consiglio.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato
e la Regione.
Articolo 46
La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il
controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.
Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può
promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.
Articolo 47
Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta
forma una circoscrizione elettorale.
Articolo 48
Il Consiglio della Valle può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al
presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal
Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del
Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale (14).
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio della Valle, che provvede alla ordinaria amministrazione di competenza della Giunta
ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni,
che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui
al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio
universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi
violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e
comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle (15).
Articolo 48-bis (16)
Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con
l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di
autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una Commissione paritetica composta
da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della
Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso.
TITOLO X
Norme transitorie e finali
Articolo 49
La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo, in conformità all'articolo 16 del
presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il
Consiglio della Valle.
Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 50
Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla
Costituzione per le leggi costituzionali.
L’iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare
sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere
entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum
nazionale (17).
Entro due anni dall’elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo
con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento
finanziario della Regione.
Articolo 51
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia
diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Articolo 52
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
NOTE
1 L’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 ha disposto la
sostituzione delle parole “dello Stato” con “della Repubblica”.
2 Lettera così sostituita dall’articolo 1 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2. Il testo
previgente recitava:
"b) circoscrizioni comunali;"
3 L’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 ha disposto la
sostituzione delle parole “Presidente della Giunta” con “Presidente della Regione” in tutti gli articoli
dello Statuto in cui tale locuzione ricorre.
4 Commi inseriti dall’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
5 Articolo così sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge costituzionale 31 gennaio 2001,
n. 2. Il testo previgente recitava:
“Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale,
diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due
terzi dei consiglieri assegnati.
Per l’esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio
della Regione per un periodo non superiore a un anno, e per l’eleggibilità quello della nascita o della
residenza per un periodo non superiore a tre anni”.
6 Parole aggiunte dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
L’articolo 2, comma 1, lettera f) ha inoltre abrogato il secondo comma dell’articolo 17 che recitava:
“I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato”.
7 Articolo così sostituito dall’articolo 4 della legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3.
Il testo previgente, introdotto dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 , recitava:
“Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e
non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al
sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del
presidente della Giunta regionale in carica."
Prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, il testo dell'articolo 18
recitava:
“Il Consiglio della Valle è eletto per quattro anni.
Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del
precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno."
8 Articolo così sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge costituzionale 31 gennaio 2001,
n. 2. Il testo previgente recitava:
“L’iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio della Valle ed al
popolo valdostano”.
9 Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Il
testo dell'articolo 28 recitava:
“L’iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno
tremila elettori”.
10 Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Il
testo dell'articolo 30 recitava:
“Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle è sottoposto a "referendum" popolare su
deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o da almeno
quattromila elettori. Non è ammesso il "referendum" per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.
Le modalità di attuazione del "referendum" sono stabilite con legge regionale”.
11 Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
Il comma 2 dell’articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 ha peraltro stabilito
che le disposizioni di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta continuano ad
applicarsi sino all’entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione
del Presidente della regione e degli Assessori, di cui al secondo comma dell’articolo 15 del
medesimo Statuto.
Il testo dell’articolo 33 recitava:
“Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo la nomina
del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza. L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa. Gli assessori preposti ai
singoli rami dell’Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta”.
12 Articolo inserito dall’articolo 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
13 Comma così modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera i) della legge costituzionale 31 gennaio 2001,
n. 2. Il testo previgente recitava:
“L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del
Presidente della Giunta, previa deliberazione di questa”.
14 Comma così modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera l) della legge costituzionale 31 gennaio 2001,
n. 2. Il testo previgente recitava:
“Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa,
non sia in grado di funzionare”.
15 Comma inserito dall’articolo 2, comma 1, lettera m) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
16 Articolo inserito dall’articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
17 Commi inseriti dall’articolo 2, comma 1, lettera n) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
L’articolo 2, comma 1, lettera h) ha inoltre abrogato il quarto comma dell’articolo 50 che recitava:
“Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica
possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo”.
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